IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
31 luglio 2009, con il quale e' stato dichiarato lo stato d'emergenza
determinatosi  nel  settore  del  traffico  e  della  mobilita'   nel
territorio dei Comuni di Treviso e Vicenza; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9
luglio 2010, 17 dicembre 2010, 13  dicembre  2011,  con  i  quali  il
predetto stato di emergenza e' stato prorogato, da ultimo, fino al 31
dicembre 2012; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, con cui vengono fatti salvi, tra l'altro, gli effetti dei citati
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti la  proroga
delle stato di emergenza in rassegna; 
  Visto il comma 2 del medesimo articolo 6-ter, dove e' stabilito che
le  previsioni  contenute  all'articolo  3,  comma  2,   del   citato
decreto-legge n. 59/2012 non  sono  applicabili,  tra  l'altro,  allo
stato di emergenza in rassegna; 
  Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e'  stata
adottata  per  fronteggiare  situazioni  che,   per   intensita'   ed
estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; 
  Vista la nota della Regione Veneto n. 470817 del 17  ottobre  2012,
con la quale e' stato rappresentato l'esigenza che il predetto  stato
di emergenza venga prorogato fino al 31 dicembre 2014, per consentire
l'adempimento, mediante l'utilizzo dei poteri derogatori, di tutte le
incombenze   procedurali    tuttora    necessarie    all'approvazione
dell'intero progetto esecutivo, al  perfezionamento  delle  procedure
espropriative attualmente in corso, all'approvazione e  realizzazione
delle  opere  necessarie   alla   risoluzione   delle   numerosissime
interferenze; 
  Considerata quindi l'esigenza di prevedere la proroga  dello  stato
di emergenza al fine di consentire  l'espletamento  degli  interventi
occorrenti per il defmitivo rientro nell'ordinario; 
  Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale  persiste
e che ricorrono i presupposti  previsti  dall'articolo  5,  comma  1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per disporre la  proroga  dello
stato di emergenza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  per  le  motivazioni  di  cui  in
premessa, e' prorogato,  fino  al  31  dicembre  2014,  lo  stato  di
emergenza determinatosi nel settore del traffico  e  della  mobilita'
nel territorio dei Comuni di Treviso e Vicenza. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 dicembre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti